È a carico del cliente l'onere di provare la natura solutoria delle rimesse in conto corrente
Pubblicato il 01/01/16 09:37 [Doc.839]
di Redazione IL CASO.it


Appello Brescia, 23 dicembre 2015

Segnalazione di Alessandro Bosio, Avvocato in Mantova

Conto corrente bancario - Ripetizione degli addebiti illegittimi - Prescrizione dell'azione - Natura solutoria delle rimesse - Individuazione - Modalità - "Normalità" della natura solutoria - Esclusione - Onere della prova della natura solutoria delle rimesse - Onere a carico della parte che deduca la sussistenza dell'apertura di credito

La individuazione delle rimesse di natura solutoria - secondo la definizione data dalla sentenza della Corte di cassazione n. 24418 del 2010 ed al fine di stabilire la decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente - deve essere effettuata caso per caso, non potendosi presumere in astratto la "normalità" della funzione ripristinatoria.

L'onere della prova della natura solutoria delle rimesse incombe sulla parte che deduca (e dimostri) la sussistenza dell'apertura di credito, in base alla regola generale per la quale chi intende far valere l'esistenza di un contratto al fine di trarre le conseguenze a sé favorevoli, e di poter paralizzare la eccezione di prescrizione di controparte, è tenuto a fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa laddove, diversamente opinando, verrebbe posto a carico della banca l'onere di fornire la prova di un fatto negativo consistente nell'assenza della stipulazione di un contratto.

(Massima a cura di Franco Benassi)


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