Tribunale di Forlì: prima applicazione del nuovo art. 14-ter comma 7-bis l. 3/2012 in tema di liquidazione del patrimonio
Pubblicato il 13/01/21 18:52 [Doc.8531]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Forlì 7 gennaio 2021 - est. Barbara Vacca

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini, mancini@studiotmr.it

Alla stregua del nuovo comma 7-bis dell'art.14-ter l. 3/2012, aggiunto dalla l. 176/2020 entrata in vigore il 25.12.2020, l'apertura della liquidazione del patrimonio proposta dalla società e da alcuni soci, va estesa anche all'ulteriore socio non richiedente, stante la sua qualità di socio illimitatamente responsabile, quale effetto automatico del decreto di apertura della liquidazione della societa?.

Ai sensi del nuovo comma 7-bis l. 3/2012 relativo alla procedura di liquidazione dei beni - aggiunto all'art. 14-ter l. 3/2012 dalla l. 176/2020 entrata in vigore il 25.12.2020 - il decreto di apertura della liquidazione della societa? produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, introducendosi cosi? una disposizione del tutto analoga a quella prevista dall'art. 147 l.fall. quanto all'estensione del fallimento dichiarato per la societa? ai soci illimitatamente responsabili.
In ragione di tale nuova disposizione, applicabile alla presente procedura, la competenza territoriale va quindi individuata in base a quella della sede della societa? e resta radicata, davanti al medesimo tribunale, per tutti i soci illimitatamente responsabili, ai quali si estendono gli effetti, indipendente dal diverso luogo di residenza di questi ultimi. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Merita di essere segnalato - a chiarimento della fattispecie di cui alla pronuncia in rassegna - che il terzo socio, non ricorrente in proprio, risultava avere comunque sottoscritto il ricorso per conto della s.n.c., unitamente agli altri due soci che invece avevano altresì richiesto l'apertura della procedura di liquidazione a proprio carico; evidentemente, provenendo l'istanza dallo stesso debitore, il tribunale ha ritenuto radicato il contraddittorio anche nei confronti del socio non ricorrente in proprio, che aveva comunque interagito con il gestore della crisi fornendo elementi della propria situazione reddituale e patrimoniale [n.d.r.]


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