L'insanabilità delle opere realizzate senza autorizzazione paesaggistica su un'area diversa rispetto a quella indicata dal progetto definitivo, ex art. 181 comma 1 ter D.lgs n. 42/2004, art. 44 DPR 380/2001
Pubblicato il 13/01/16 14:17 [Doc.864]
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La sentenza della Suprema Corte conferma l'inapplicabilità dell'art 181 comma 1 ter D.lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), tenuto conto della prescrizione all'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia) e dell'art. 1 comma 37 Legge 308/2004. Considerato, infatti, che la costruzione realizzata in un'area diversa da quella risultante dal progetto approvato integra un'opera autonoma a sé stante, poiché non riferibile, per la sua diversa ubicazione, all'opera autorizzata, e che pertanto è configurabile il reato di costruzione abusiva, non è possibile ottenere la sanatoria delle opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica dell'Ente preposto, ex art. 181 comma 1 ter D.lgs 42/2004.

Dott. Edoardo Giusti


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