Il cessionario di crediti in blocco deve provare l'effettiva titolarità del credito e l'inclusione del medesimo nell'operazione
Pubblicato il 03/03/21 10:18 [Doc.8744]
di Redazione IL CASO.it


Massima dell'Avv. Alessandra Fabiani.

Tribunale di Lecce, Sez. Commerciale, Ord. 19.02.2021, G.E. dott. Pietro Errede.

L'avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (e/o l'iscrizione nel registro delle imprese) non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto; non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.

Difetta la legittimazione sostanziale della parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma che non ne fornisce la prova con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

La creditrice - cessionaria di crediti in blocco intervenuta in sostituzione del creditore originario procedente - che non prova la effettiva titolarità del credito deve essere esclusa dalla distribuzione del ricavato dalla vendita.


© Riproduzione Riservata