Gli animali di affezione o da compagnia cose mobili assolutamente impignorabili
Pubblicato il 23/01/16 18:29 [Doc.875]
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LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 221
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.

(G.U. 18 gennaio 2016 n. 13)
Entrata in vigore: 2 FEBBRAIO 2016

A cura di GIUSEPPE BUFFONE

La legge 221/2015 introduce modifiche al codice di procedura civile

Art. 77
Modifica all’articolo 514 del codice di procedura civile
1. All’articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
«6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli».


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