Azione per responsabilità genitoriale: regole per la determinazione della competenza
Pubblicato il 26/03/21 08:26 [Doc.8864]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 46/21
Lussemburgo, 24 marzo 2021
Sentenza nella causa C-603/20 PPU
SS / MCP

La competenza del giudice di uno Stato membro investito di un'azione per responsabilità genitoriale non può essere stabilita sulla base dell'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis in caso di sottrazione di un minore verso uno Stato terzo

Qualora sia accertato che il minore ha attualmente la propria residenza abituale in uno Stato terzo, la competenza giurisdizionale dovrà essere determinata conformemente alle convenzioni internazionali applicabili o, in mancanza di esse, conformemente all'articolo 14 del regolamento Bruxelles II bis

SS e MCP sono i genitori di P, cittadina britannica nata nel 2017. La coppia, di nazionalità indiana e in possesso di un'autorizzazione di soggiorno nel Regno Unito, non è legalmente sposata ma esercita congiuntamente la responsabilità genitoriale. Nell'ottobre 2018, la madre si è recata nel suo paese natale con la minore, la quale vive da allora in tale paese con la nonna materna e, quindi, non ha più la propria residenza abituale nel Regno Unito. È sulla base di questo rilievo che la madre contesta la competenza dei giudici dell'Inghilterra e del Galles, chiamati a pronunciarsi sulla domanda del padre, il quale chiede il ritorno della minore nel Regno Unito e un diritto di visita nell'ambito di un ricorso proposto dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Family Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del diritto di famiglia]. Tale giudice ritiene che occorra valutare la sua competenza sulla base del regolamento Bruxelles II bis1 . A tale riguardo, esso riferisce quanto segue: nel momento in cui è stato adito dal padre, da un lato, la minore aveva la propria residenza abituale in India ed era pienamente integrata in un ambiente sociale e familiare indiano, mentre i suoi legami concreti di fatto con il Regno Unito erano inesistenti, ad eccezione della cittadinanza. Dall'altro lato, la madre non aveva in alcun momento inequivocabilmente accettato la competenza dei giudici dell'Inghilterra e del Galles a conoscere delle questioni relative alla responsabilità genitoriale riguardanti P. Inoltre, la High Court of Justice (England & Wales), Family Division rileva che il regolamento Bruxelles II bis stabilisce le norme sulla competenza in caso di trasferimento illecito o mancato ritorno del minore, precisando al contempo di nutrire dubbi, in particolare, quanto all'applicabilità di tali norme a un conflitto di competenze tra i giudici di uno Stato membro e quelli di uno Stato terzo. Esso chiede quindi alla Corte di giustizia se il regolamento Bruxelles II bis debba essere interpretato nel senso che, qualora sia accertato che un minore ha acquisito, al momento della presentazione della domanda relativa alla responsabilità genitoriale, la propria residenza abituale in uno Stato terzo in seguito a una sottrazione verso tale Stato, i giudici dello Stato membro nel quale il minore aveva la propria residenza abituale immediatamente prima della sua sottrazione conservano la loro competenza senza limiti di tempo. Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara, in primo luogo, che per quanto attiene alla competenza in caso di sottrazione di minore, l'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis prevede criteri riguardanti una situazione limitata al territorio degli Stati membri. A suo giudizio, tale testo non contempla l'eventualità di una residenza acquisita nel territorio di uno Stato terzo e non disciplina quindi le questioni di attribuzione di competenza in caso di sottrazione di minori verso uno Stato terzo. La Corte sottolinea, in secondo luogo, che il legislatore dell'Unione ha voluto istituire una normativa rigorosa in materia di sottrazioni di minori all'interno dell'Unione, ma che non ha inteso sottoporre a tale normativa le sottrazioni di minori verso uno Stato terzo, le quali devono essere disciplinate, in particolare, da convenzioni internazionali quali la Convenzione dell'Aia del 1996 sulla responsabilità genitoriale e sulla protezione dei minori2 . Al ricorrere di determinate condizioni (quali il consenso o l'inerzia di uno dei titolari del diritto di affidamento), tale convenzione prevede infatti il trasferimento di competenza ai giudici dello Stato della nuova residenza abituale del minore: la Corte ricorda a tale proposito che il trasferimento di competenza sarebbe privo di effetto se i giudici di uno Stato membro dovessero conservare, senza limiti nel tempo, la loro competenza. In terzo luogo, la Corte precisa inoltre che il fatto di conservare una competenza illimitata nel tempo non sarebbe conforme a uno degli obiettivi fondamentali perseguiti dal regolamento Bruxelles II bis, ossia rispondere all'interesse superiore del minore, privilegiando, a tal fine, il criterio di vicinanza. Secondo la Corte, quando un minore è stato oggetto di una sottrazione verso uno Stato terzo, nel quale ha acquisito, in seguito a tale sottrazione, la residenza abituale, il giudice di uno Stato membro investito di un'azione per responsabilità genitoriale che constati di non poter basare la propria competenza sul regolamento Bruxelles II bis dovrà stabilirla sulla base delle convenzioni internazionali bilaterali o multilaterali oppure, in mancanza, sulla base delle sue norme nazionali (articolo 14 del regolamento Bruxelles II bis). Da ciò essa deduce che l'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis non è applicabile al caso in cui sia accertato che un minore ha acquisito, alla data della presentazione della domanda relativa alla responsabilità genitoriale, la propria residenza abituale in uno Stato terzo in seguito a una sottrazione verso tale Stato.


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