Sovraindebitamento: ammissibile la falcidia delle ritenute operate e non versate, al pari dell'IVA
Pubblicato il 13/04/21 08:00 [Doc.8953]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Parma 26 marzo 2021 - est. Vernizzi.

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiotmr.it.

Sovraindebitamento - Accordo di composizione - Proposta di falcidia del credito per ritenute operate e non versate - Ammissibilità

E' ammissibile la proposta di accordo di composizione che prevede la falcidia del credito per ritenute operate e non versate, alla luce dell'art. 7 l. 3/2012 come interpretato da Corte Cost. 245/2019.

Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilità dell'accordo formulata dall'Erario, considerato che - seppure la pronuncia Corte Cost. n. 245/2019 non involga la questione della falcidiabilità delle ritenute operate e non versate - si debba procedere, proprio alla luce della succitata pronuncia e del parallelismo dalla stessa tracciato tra il concordato preventivo e la presente procedura, ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata, ulteriormente rafforzata in chiave interpretativa dalla nuova disciplina del Codice della Crisi di Impresa, che seppure non ancora in vigore, deve ritenersi utilizzabile a tal fine, e che prevede in riferimento al concordato minore (l'attuale accordo di composizione) la possibilità del pagamento parziale dei crediti tributari senza i limiti alla falcidia di cui all'art. 7 L 3/2012.


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