Eredità giacente: sorte del compenso del curatore quando non vi siano eredi accettanti e l'eredità sia incapiente
Pubblicato il 04/05/21 00:00 [Doc.9063]
di Corte Costituzionale


La Corte costituzionale

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trieste, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.


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