Piano del consumatore e giudizio di non colpevolezza alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Pubblicato il 05/05/21 09:09 [Doc.9074]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Avellino, decr. 3 marzo 2021 (R.G. 3468/2020)

L'omologa del piano del consumatore presuppone la verifica che la condizione di sovraindebitamento non sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode, giusta quanto previsto dall'art. 7 co. 2 lett. d-ter, l. 3/2012, nel testo modificato dal d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020, sicché, per effetto della novella, che elide ogni riferimento alla "meritevolezza", il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media.

Anche a seguito dell'introduzione della novella legislativa, l'onere di allegazione e prova della non colpevolezza resta in capo al consumatore istante, atteso che il riferimento al criterio della colpa grave non comporta alcuna inversione dei suddetti oneri processuali, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie.

E' esente da colpa grave il consumatore che, all'esito di una procedura esecutiva individuale parzialmente infruttuosa per il creditore ipotecario, resti eccessivamente esposto rispetto alle proprie disponibilità patrimoniali residue senza accumulare ulteriori rilevanti debiti ed avendo subito la riduzione della capacità patrimoniale esclusivamente per effetto dell'esecuzione forzata.


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