Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile anche per lavori di pari valore
Pubblicato il 04/06/21 00:00 [Doc.9225]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 95/21
Lussemburgo, 3 giugno 2021
Sentenza nella causa C-624/19
K e a. / Tesco Stores

Il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile sancito dal diritto dell'Unione può essere direttamente invocato, per uno «stesso lavoro» come per un «lavoro di pari valore», nelle controversie tra privati

La Tesco Stores è un rivenditore al dettaglio che vende i suoi prodotti in rete e in negozi ubicati nel Regno Unito. Tali negozi, di dimensioni differenti, impiegano complessivamente circa 250 000 lavoratori, che svolgono attività lavorative diverse. Detta società dispone altresì di una rete di distribuzione con circa 11 000 dipendenti, che svolgono attività lavorative diverse. Circa 6 000 dipendenti o ex dipendenti della Tesco Scores, tanto di sesso femminile quanto di sesso maschile, che lavorano o hanno lavorato presso i negozi di detta società, hanno citato detta società dinanzi al Watford Employment Tribunal (Tribunale del lavoro di Watford, Regno Unito), giudice del rinvio, a partire dal febbraio 2018, per il motivo che non avevano beneficiato della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per uno stesso lavoro, in violazione della normativa nazionale e dell'articolo 157 TFUE1 . Tale giudice ha sospeso il procedimento relativamente alle azioni proposte dai ricorrenti di sesso maschile, ritenendo che l'esito di queste ultime dipendesse da quello delle azioni proposte dalle parti ricorrenti, nel procedimento principale, di sesso femminile.

Ora, queste ultime fanno valere, da un lato, che il loro lavoro e quello dei lavoratori di sesso maschile impiegati dalla Tesco Stores presso i centri di distribuzione della sua rete hanno pari valore e che esse hanno il diritto di confrontare il loro lavoro con quello di detti lavoratori, pur se svolto presso stabilimenti diversi, ai sensi dell'articolo 157 TFUE. In conformità a tale articolo, le loro condizioni di lavoro e quelle di detti lavoratori sarebbero riconducibili a un'«unica fonte», ossia la Tesco Stores. Tale società, dal canto suo, sostiene che l'articolo 157 TFUE non ha effetto diretto nell'ambito di azioni fondate su un lavoro di pari valore, sicché le ricorrenti nel procedimento principale non possono invocare tale disposizione dinanzi al giudice del rinvio. Inoltre, essa contesta di poter essere qualificata come «unica fonte».

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