Acquisizioni di partecipazioni bancarie: il controllo di legittimità spetta alla competenza esclusiva del giudice dell'Unione
Pubblicato il 10/06/21 00:00 [Doc.9247]
di Redazione IL CASO.it


Nell'Unione bancaria creata tra gli Stati dell'eurozona, il Meccanismo di vigilanza unico (MVU), di cui al Regolamento UE n. 1024/2013, presuppone che il potere decisionale esclusivo in ordine alle acquisizioni di partecipazioni qualificate in banche appartenga alla BCE; pertanto, il coinvolgimento delle autorità nazionali nel procedimento che conduce all'adozione della decisione della stessa BCE non mette in dubbio la qualificazione degli atti delle autorità nazionali centrali (ANC) come atti dell'Unione, poiché questi rientrano, nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico, in un procedimento unitario nel quale la BCE esercita da sola il potere decisionale. Ne consegue che il relativo controllo di legittimità spetta alla competenza esclusiva del giudice dell'Unione - pure in applicazione della legislazione nazionale, qualora il diritto dell'Unione riconosca differenti opzioni normative agli Stati membri - e non a quella dei giudici nazionali, anche ove sia fatta valere la contrarietà degli atti del medesimo procedimento ad un giudicato nazionale nel contesto della giurisdizione di ottemperanza.


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