Riproposizione dell'istanza di fallimento e ne bis in idem (nota a Tribunale di Cosenza, Sez. Fallimentare, sentenza n. 18/2021) - Giovandomenico Gemelli
Pubblicato il 11/06/21 15:02 [Doc.9274]
di ProcessoCivileTelematico.it


Per insegnamento univoco e costante della giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento, non ha attitudine di giudicato.
La pronuncia sulla dichiarazione di fallimento non presenta i caratteri della decisorietà e della definitività (Cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 26181 del 7 dicembre 2006) ed infatti, non è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost..
E' dunque sempre possibile, per il creditore, riproporre l'istanza di fallimento nei confronti del debitore insolvente, anche per lo stesso credito posto a fondamento di quella precedente e rigettata, poiché, per ripresentare il ricorso di fallimento non sono necessari elementi nuovi (Cfr. Cass., Sez. I, con sentenza n. 13909 del 18 Giugno 2014).
Il provvedimento che eventualmente rigetti l'istanza di fallimento non può, e non deve, considerarsi come negativo di un diritto, trattandosi di pronuncia inidonea ad incidere su diritti soggettivi.

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