L'applicazione (estensiva) del c.d. cram down alle procedure concorsuali pendenti
Pubblicato il 12/06/21 09:24 [Doc.9277]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Sergio Della Rocca.

Il c.d. "cram down" si applica alle procedure concordatarie pendenti alla data di entrata in vigore della relativa disposizione (4 dicembre 2020), trattandosi di norma avente natura processuale; ciò a patto che, a quella data, non risulti esaurita la fase procedimentale oggetto della novella normativa e, quindi, aperta la procedura di voto.

La "mancanza di voto" e l'espressione "anche in mancanza di adesione", che riguardano l'applicazione del c.d. cram down, si devono interpretare estensivamente, includendo non solo il silenzio da parte dell'Amministrazione finanziaria, ma anche il diniego espresso. Una siffatta interpretazione, peraltro, non contrasta con il recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva Insolvency (Dir. 1023/2019), essendo consentito un trattamento con stralcio del credito dell'Amministrazione finanziaria sia ove si opti per l'attuazione della c.d. absolute priority rule sia per quella della c.d. relative priority rule.

L'interesse concorsuale all'adesione dell'Amministrazione finanziaria deve ritenersi prevalente su quello tributario, di talché il vaglio sulla maggior convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria spetta alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, potendosi, in proposito, applicare il recente indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.


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