CNF, parere 7 marzo 2016: tirocini ex art. 73 dl 69 del 2013
Pubblicato il 13/03/16 16:42 [Doc.951]
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Il tirocinio formativo eseguito presso gli Uffici giudiziari ai sensi dellâart. 73 comma 13 del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, può essere svolto contestualmente alla pratica forense di cui allâart. 17 del R.D.L. n. 1578/1933, a condizione che le modalità di effettuazione individuate dal Capo dellâUfficio giudiziario, in collaborazione con il Consiglio dellâOrdine degli Avvocati, siano ritenute compatibili. In questâottica, il Consiglio dellâOrdine è tenuto a vigilare affinché non venga disattesa la previsione recata dallâart. 1, comma 3, del D.P.R. n. 101/1990, secondo la quale la frequenza dello studio (legale) non può essere sostituita per più di un anno. Da ciò consegue che, seppur sia praticabile la frequentazione contestuale dello Studio e dellâUfficio giudiziario, il positivo esito dello stage non potrà far venir meno lâobbligo di frequentare lo Studio legale, ai fini del compimento della pratica, per ulteriori sei mesi. Detta opportunità non sarà più fruibile a decorrere dalla piena applicabilità alle modalità di effettuazione della pratica forense, propedeutica allâEsame di Stato di cui al Titolo IV, Capo II, della Legge n. 247/2012, delle norme recate dal Titolo IV, Capo I, della suddetta legge, che decorrerà dallâentrata in vigore dei Decreti Ministeriali attuativi.
Il COA di Trapani formula un quesito in merito alla possibilità , per il Consiglio dellâOrdine, di riconoscere il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dellâart. 73 del DL n. 69/13 ai fini del compimento di un anno di pratica forense, fermo restando lâobbligo di svolgimento di un semestre ulteriore di tirocinio presso lo studio di un avvocato. In particolare, il COA di Trapani chiede di sapere quale sia lâorientamento consolidato della Commissione sul punto, specie alla luce del contrasto tra i pareri n. 106 e 110 del 2014.
Pubblicato il 7 marzo 2016
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