Illegittima la comunicazione interdittiva antimafia a seguito di condanna per truffa aggravata ai danni dello stato
Pubblicato il 03/08/21 08:17 [Doc.9514]
di Corte Costituzionale


Ufficio Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 30 luglio 2021

È illegittimo far derivare dalla condanna per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche l'incapacità ad avere rapporti con le pubbliche amministrazioni. Questo delitto non è, di per sé, indice di appartenenza a un'organizzazione criminale. A differenza dei delitti più gravi indicati nell'articolo 51 del Codice di procedura penale, non ha natura associativa, non richiede la presenza di un'organizzazione ed è punito con pene più lievi. Si tratta quindi di una misura sproporzionata rispetto al contrasto all'attività mafiosa e tale da provocare danni elevati alla libertà di iniziativa economica.
Segue nell'allegato,


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