Tribunale di Milano - Esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus
Pubblicato il 28/09/21 06:54 [Doc.9643]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione del Dott. Mario Pio Contessa.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, ha accolto l'istanza dell'attore volta ad ottenere l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato dalle altre banche.
Si tratta di un provvedimento importante, successivo a quello emanato dal Tribunale di Roma nel 2018.
In particolare il Tribunale menenghino ha definito chiaramente la valenza probatoria del provvedimento emanato dalla Banca d'Italia - n. 55 del 2 maggio 2005 - disponendo nei termini che seguono: a) se la garanzia oggetto di giudizio è stata stipulata nel periodo antecedente al provvedimento citato di Bankitalia, a quest'ultimo dovrà riconoscersi una valenza probatoria privilegiata, in grado di provare la sussitenza di un'intesa anticoncorrenziale violativa dell'art. 2, L. 287/90 c.d. Antritrust, la quale ha cagionato danno al fideiussore; b) se la garanzia oggetto di giudizio è stata stipulta nel periodo successivo al provvedimento citato della Banca d'Italia, quest'ultimo perde la propria valenza probatoria a discapito dell'attore, il quale in tal caso dovrà provare "la perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione dei contratti (…), dell'intesa illecita".
Tuttavia l'aspetto rilevante risiede nel fatto che il Tribunale di Milano, attraverso la pronuncia de quo, ha individuato "il modus operandi" per adempiere a detto onere probatorio accettando la richiesta istruttoria (ex. art. 210 c.p.c.) di parte attrice, ordinando ad un novero di istituti bancari, di diverso dimensionamento, l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie" oggetto di causa.


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