Revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato
Pubblicato il 22/09/21 09:02 [Doc.9648]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Lucca ordinanza 14 settembre 2021 - Giudice estensore Niro

La revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge, della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda ovvero di iniziative giudiziarie attivate con mala fede o colpa grave (nel caso di specie, la manifesta infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente per carenza assoluta di prova emerge con evidenza dagli atti e dal contenuto del provvedimento).


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