Procedimento monitorio: rilevabilità d’ufficio a difesa del consumatore
Pubblicato il 20/03/16 07:09 [Doc.966]
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Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 28 maggio 2015 (est. G. Buffone)

RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EX ART. 633 C.P.C. – CONTRATTO CONTENENTE CLAUSOLA ABUSIVA AI DANNI DEL CONSUMATORE (FORO INDEROGABILE VIOLATO) – POTERE DEL GIUDICE DI RILEVARE D’UFFICIO L’INCOMPETENZA - SUSSISTE

Ove il ricorso per decreto ingiuntivo sia presentato in violazione del foro inderogabile del consumatore, pur sulla base di una clausola contrattuale inserita nella stipula con il consumatore stesso, il giudice del monitorio, d’ufficio e senza bisogno di alcun atto di impulso del contraente debole, ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio l’incompetenza e rigettare il ricorso.


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