Covid-19: il Tribunale di Parma autorizza la vaccinazione dei figli minori nonostante il diniego del coniuge no-vax
Pubblicato il 15/10/21 09:16 [Doc.9755]
di Redazione IL CASO.it


È possibile presentare ricorso al tribunale ai sensi dell'art. 316 c.c. allo scopo di autorizzare uno dei due coniugi a sottoporre i figli minori a vaccinazione contro il Covid-19 ogniqualvolta il diniego dell'altro coniuge appaia irragionevole perché fondato su convinzioni personali che si pongono al di fuori della comunità scientifica ed in contrasto con gli approdi della scienza medica nazionale ed interazionale e lo stato di salute del minore non comporti particolari contro indicazioni.


"rilevato sul punto che la posizione espressa dalla resistente poggia su concezioni personali suffragate da teorie diffuse da pochi soggetti che si pongono al di fuori della comunità scientifica ed in contrasto con gli approdi della scienza medica nazionale ed interazionale;

evidenziato che tale posizione trascura del tutto di considerare: (i) le autorizzazioni alla vaccinazione anti Covid - 19 ai minori dai 12 anni che provengono dall'E.M.A. (Agenzia Europea per i Medicinali) e dall'A.I.F.A. (Agenzia Italiana del Farmaco) che hanno approvato l'uso dei vaccini sulla base dei dati disponibili che dimostrano l'efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età e consentono di definire gli effetti indesiderati "generalmente lievi o moderati" e tendenti a passare entro pochi giorni dalla data della somministrazione; (ii) le esortazioni del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico che ha invitato i genitori a vaccinare i propri figli adolescenti auspicando una rapida estensione della somministrazione dei vaccini anche agli under 12; (iii) le esortazioni del Comitato Nazionale di Bioetica il quale si è espresso evidenziando che la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l'espansione del virus nell'ottica della salute pubblica, in particolare in vista del rientro a scuola;

richiamati, altresì, i numerosi ed univoci approdi giurisprudenziali secondo cui "i quattro vaccini attualmente disponibili per l'infezione da Covid - 19 non sono in fase di sperimentazione perché non può considerarsi tale la procedura di autorizzazione condizionata (cosiddetto Cma, Conditional marketing authorisation) da parte della Commissione, previa raccomandazione dell'Ema; si tratta di uno strumento collaudato che arriva a valle di un rigoroso processo di valutazione scientifica che non consente alcuna equiparazione dei vaccini a farmaci sperimentali" (da ultimo, T.A.R. Trieste, Friuli -Venezia Giulia, n. 261/2021);

rilevato, quindi, che la comunità scientifica nazionale e internazionale concordemente ritiene che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave, sia i singoli sia la collettività, con un rapporto rischi - benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani che sono anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione; inoltre, in caso di mancata vaccinazione sussiste, da un lato, un maggior rischio per i singoli (ivi compresi i minori) di contrarre la malattia e, dall'altro, ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo e formativo, oltre che la certa maggiore diffusione dell'infezione e della malattia;

rilevato che dai certificati medici rilasciati dal medico di famiglia dei minori [ … ] e [ … ] emerge che gli stessi godono di buona salute e non vi sono controindicazioni specifiche per la somministrazione del vaccino anti Covid - 19;

rilevato che i minori [ … ] e [ … ], di anni 14, sentiti in udienza, hanno espresso la volontà di sottoporsi al vaccino;

ritenuto, in conclusione, che debba autorizzarsi il padre, quale genitore considerato più idoneo a garantire l'interesse della prole minore, ad assumere da solo la decisione in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid - 19;"
omissis


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