La Corte precisa la portata della nozione di «orario di lavoro» per un periodo di guardia in regime di reperibilità
Pubblicato il 13/11/21 00:00 [Doc.9869]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 201/21
Lussemburgo, 11 novembre 2021
Sentenza nella causa C-214/20
Dublin City Council

MG, vigile del fuoco discontinuo in servizio, a tempo parziale, presso il Dublin City Council (comune di Dublino, Irlanda), è, in base ad un sistema di guardia in regime di reperibilità, messo a disposizione del contingente della caserma, dal quale ha ricevuto la propria formazione. Egli è tenuto a partecipare al 75% degli interventi di tale contingente e ha facoltà di astenersi dai restanti interventi. MG, che non ha obblighi di presenza in un luogo determinato durante i suoi periodi di guardia, deve, qualora riceva una convocazione di emergenza per partecipare a un intervento, raggiungere la caserma nel termine massimo di dieci minuti. Il periodo di guardia in regime di reperibilità copre, in linea di principio, 7 giorni alla settimana e 24 ore al giorno, e si interrompe soltanto per i periodi di congedo o di indisponibilità previamente comunicati.


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