Costituire un fondo patrimoniale non basta a dimostrare la frode nei confronti dell'Erario
Pubblicato il 04/04/16 08:36 [Doc.988]
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Non è configurabile il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte quando il restante patrimonio non conferito nel fondo patrimoniale costituito è sufficiente a coprire la pretesa erariale.

Decisione: Sentenza n. 9154/2016 Cassazione Penale - Sezione III

Il caso.
A una SPA a ristretta base azionaria erano stati notificati due avvisi di accertamento, il primo definito in sede di conciliazione, e il secondo di quasi 800mila euro.
Dopo aver proposto ricorso, e dopo che l'Agenzia delle Entrate aveva depositato le controdeduzioni, i due coniugi imputati del reato di fraudolenta sottrazione al pagamento di imposte (art. 11 Decreto Legislativo n. 74/2000) avevano costituito un fondo patrimoniale familiare.
Il GIP disponeva con decreto il sequestro preventivo degli immobili facenti parte del fondo patrimoniale: l'accusa si basava sull'assunto che la costituzione del fondo patrimoniale sarebbe servita unicamente ad eludere la riscossione dei tributi dovuti in base agli atti di accertamento notificati al marito.
Il tribunale di Imperia rigettava la richiesta di riesame proposta dagli interessati, i quali proponevano ricorso in Cassazione.

La decisione.
Il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che l'indagato aveva altri beni, di valore rilevante, che erano rimasti estranei al fondo patrimoniale e che sarebbero stati sufficienti comunque a soddisfare le pretese del fisco.
Così, infatti, afferma la Suprema Corte: «Deve premettersi, in punto di diritto, che, a fronte di un fondo patrimoniale costituito ex art. 167 cod. civ., per fare fronte ai bisogni della famiglia, è necessario accertare, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, - che nell'operazione posta in essere sussistano gli elementi costitutivi della sottrazione fraudolenta: il processo di merito deve dunque individuare quali siano gli aspetti dell'operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica negoziale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario. E non è ipotizzabile una sostanziale inversione dell'onere della prova, sul solo presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé l'elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore».
E afferma che la scelta dei coniugi di costituire un fondo rappresenta uno dei modi legittimi di attuare e indirizzare le esigenze del nucleo familiare: «A ciò deve aggiungersi, sia sotto il profilo della idoneità degli atti a pregiudicare l'esecuzione coattiva, sia sotto il profilo della prova della sussistenza del dolo specifico di frode, la necessità di dimostrare che la costituzione del fondo patrimoniale abbia in concreto messo in pericolo la garanzia patrimoniale».
La Cassazione, infine, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale affinché proceda a nuovo giudizio sui soli aspetti relativi all'indagine sull'esistenza di altri beni idonei a soddisfare le pretese del fisco, e facendo corretta applicazione dei principi di diritto enunciati.

Osservazioni.
In sintesi, la Cassazione conferma che, se vi siano beni non inclusi nel fondo patrimoniale di valore idoneo a garantire l'Erario, il giudice deve adeguatamente motivare perché la costituzione del fondo sarebbe idonea a rendere più difficile la riscossione.

Disposizioni rilevanti.
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Vigente al: 3-4-2016

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.


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