Le conseguenze dell'inadempimento del promittente venditore: lo scioglimento del contratto preliminare ed i danni
Pubblicato il 04/04/16 13:05 [Doc.989]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Tribunale Roma, sentenza, 1° aprile 2016, n. 6608 - Est. Raffaele Miele.

Contratto preliminare – Interpretazione - Termine essenziale – Caratteristiche.

In tema di contratto preliminare, il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine, da condurre alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Contratto preliminare – Immobili - Scioglimento – Forma scritta – Necessità.

Lo scioglimento di un contratto preliminare di compravendita di immobile necessita di forma scritta. Invero nei contratti formali (tra cui il preliminare di compravendita di beni immobili, ai sensi del combinato disposto degli art. 1350 e 1351 c.c.) le cause modificative o estintive del rapporto debbono risultare da fattori prestabiliti dalle parti nello stesso contratto e debbono essere, comunque, espresse nella forma richiesta per il contratto al quale si riferiscono, con la conseguenza che tanto l'accordo solutorio quanto la dichiarazione di recesso debbono rivestire la stessa forma scritta richiesta per la stipulazione del contratto preliminare (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Contratto preliminare – Inadempimento promittente venditore – Danni – Caratteristiche.

Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consistendo nel mancato incremento dovuto al fatto che il bene non è entrato nel patrimonio del compratore, non abbisogna di specifica prova e si concreta nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (ovvero al tempo in cui l'inadempimento è divenuto definitivo) ed il prezzo pattuito (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


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