La conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati di traffico e ubicazione relativi alle comunicazioni elettroniche è consentita solo in caso di minaccia grave alla sicurezza nazionale
Pubblicato il 21/11/21 00:00 [Doc.9893]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 206/21
Lussemburgo, 18 novembre 2021
Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-793/19 SpaceNet e
C-794/19 Telekom Deutschland,
nella causa C-140/20 Commissioner of the Garda Síochána e a. e nelle
cause riunite C-339/20 VD e C-397/20 SR

L'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona afferma ancora una volta che la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati di traffico e ubicazione relativi alle comunicazioni elettroniche è consentita solo in caso di minaccia grave alla sicurezza nazionale

La giurisprudenza della Corte di giustizia1 in materia di conservazione e accesso ai dati personali generati nel settore delle comunicazioni elettroniche ha suscitato preoccupazione in taluni Stati membri. Alcuni organi giurisdizionali nazionali si sono rivolti in via pregiudiziale alla Corte di giustizia nel timore che tale giurisprudenza potesse privare le autorità statali di uno strumento necessario per la salvaguardia della sicurezza nazionale e la lotta contro la criminalità e il terrorismo. Con due sentenze della Grande Sezione del 6 ottobre 2020, 2 Privacy International e La Quadrature du Net, la Corte di giustizia ha confermato, corredandola di sfumature, la giurisprudenza della sentenza Tele2 Sverige. Nonostante ci si potesse aspettare che il dibattito fosse risolto, posto che la Corte si è adoprata per illustrare nel dettaglio, in dialogo con i giudici nazionali, i motivi che, nonostante tutto, giustificano le tesi adottate, evidentemente non è così.

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