Il Ministro della Giustizia può disporre del distacco dei giudici presso organi giurisdizionali penali superiori?
Pubblicato il 25/11/21 00:00 [Doc.9894]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 204/21
Lussemburgo, 16 novembre 2021
Sentenza nelle cause riunite da C-748/19 a C-754/19
Procedimenti penali a carico di WB e altri

Il diritto dell'Unione osta al regime in vigore in Polonia che consente al Ministro della Giustizia di distaccare i giudici presso organi giurisdizionali penali superiori, distacco al quale tale Ministro, che è al contempo procuratore generale, può porre fine in qualsiasi momento senza motivazione

Il requisito dell'indipendenza dei giudici impone infatti che le norme relative a un tale distacco presentino le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio che esso sia impiegato quale strumento di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie, in particolare nel settore penale

Nell'ambito di sette procedimenti penali pendenti dinanzi ad esso, il S?d Okr?gowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) si interroga sulla conformità, al diritto dell'Unione, della composizione dei collegi giudicanti chiamati a statuire su tali procedimenti, in considerazione della presenza, in seno a tali collegi, di un giudice distaccato in forza di una decisione del Ministro della Giustizia ai sensi della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari 1 .

Segue nell'allegato


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