Competenza giurisdizionale a statuire su una domanda di divorzio: la Corte precisa il senso e la portata della nozione di «residenza abituale» di un coniuge
Pubblicato il 27/11/21 00:00 [Doc.9913]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Tale nozione implica che un coniuge, anche se divide la propria vita tra due Stati membri, può avere una sola residenza abituale

IB, cittadino francese, e FA, cittadina irlandese, si sono sposati in Irlanda nel 1994. Essi hanno avuto tre figli, ormai maggiorenni. Nel 2018 IB ha depositato una domanda di divorzio dinanzi al tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia). Poiché tale tribunale si è dichiarato territorialmente incompetente a statuire sul divorzio, IB ha adito la cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia). Detto organo giurisdizionale è chiamato a valutare la competenza del tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi) in relazione alla residenza abituale di IB, conformemente al regolamento Bruxelles II bis1 . Al riguardo, esso menziona, segnatamente, numerosi elementi che caratterizzano il collegamento personale e familiare di IB all'Irlanda, dove egli viveva dal 1999 con sua moglie e i suoi figli. Tuttavia, esso rileva altresì che, da diversi anni, IB tornava tutte le settimane in Francia, luogo in cui egli aveva stabilito il centro dei propri interessi professionali. Pertanto, il giudice in parola ritiene che IB avesse, di fatto, due residenze, ossia una per la settimana fissata per ragioni professionali a Parigi e l'altra, per il resto del tempo, presso sua moglie e i suoi figli in Irlanda.

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