Ai fini dell'autorizzazione al pagamento di creditori anteriori ex art. 182 quinquies l. fall., è sufficiente l'enunciazione nella domanda di concordato con riserva che si intende proporre un concordato in continuità aziendale .
Pubblicato il 05/04/16 14:35 [Doc.992]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca



Tribunale di Forlì – 29 ottobre 2015 - Pres. rel. dr. Pazzi

Concordato con continuità aziendale - Pagamento dei creditori anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori - Condizioni - Necessità di un piano attestato e definito nei suoi elementi essenziali - Esclusione

Nell'ambito del concordato con continuità aziendale l'autorizzazione, prevista dall' art. 182 quinquies l. fall., al pagamento dei creditori anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell' attività d’impresa e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, può essere concessa anche in assenza del deposito del piano attestato, purché il debitore enunci nella domanda in bianco l' intenzione di proporre un concordato preventivo con continuità aziendale, diversamente sarebbe avvalorata un’interpretazione eccessivamente restrittiva che rischierebbe di disapplicare l’ espresso contenuto normativo


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