Rilevanti modifiche al Codice del Consumo in tema di vendita di beni
Pubblicato il 04/12/21 00:00 [Doc.9932]
di Redazione IL CASO.it


di Nicolò Galbero
Avvocato | Studio Legale Cantore | Civile e Commerciale

SLC Studio Legale Cantore

Il 25 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 170/2021 che, in attuazione della #direttiva (UE) 2019/771, introduce rilevanti modifiche al #Codice del #Consumo in tema di vendita di beni.
Le novità - che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022 e si applicheranno ai #contratti di #vendita di beni di consumo conclusi successivamente a tale data - interessano svariati profili della disciplina: dai requisiti di conformità del bene venduto, alle modalità di esercizio dei rimedi in caso di difetti di conformità, sino alla natura stessa di "bene" che costituisce oggetto del contratto.
Merita indubbiamente attenzione il venir meno dell'onere per il consumatore di denunciare l'esistenza del difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta.
Altrettanto rilevante è l'applicabilità del Codice ai cc.dd. "beni con elementi digitali", vale a dire ai beni mobili materiali che incorporano o che sono interconnessi con un contenuto o un servizio digitale. In queste ipotesi, il venditore dovrà avere cura di fornire al consumatore tutti gli aggiornamenti (anche di sicurezza) necessari per mantenere la conformità del bene, informando il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della sua mancata installazione.
Infine, in caso di difetto di conformità, non è più prevista - quanto meno a livello formale, ma salve differenti soluzioni interpretative, su cui ci si sta già interrogando - la facoltà di escludere pattiziamente il diritto di regresso del venditore nei confronti dei soggetti responsabili dei vari passaggi precedenti della catena distributiva.

In allegato la normativa


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