Sull’obbligo informativo incombente sulla struttura sanitaria
Pubblicato il 08/04/16 07:14 [Doc.999]
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Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 marzo 2016 n. 4540 (Pres. Spirito, est. Vincenti)

RESPONSABILITÀ SANITARIA – OBBLIGO DI INFORMARE IL PAZIENTE DELLA POSSIBILITÀ DI RICORRERE A UN CENTRO DI PIÙ ELEVATO LIVELLO DI SPECIALIZZAZIONE - CONDIZIONI

In tema di responsabilità medica, il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l’obbligo d’informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti. Questo principio, tuttavia,
impone sempre e comunque alla struttura sanitaria ed al medico strutturato (che abbia correttamente operato in base agli strumenti diagnostici a sua disposizione) di indirizzare la paziente ad un centro ecografico di più elevata specializzazione, ma soltanto ove le apparecchiature tecniche non siano adeguate allo scopo; ossia - nella specie - non fossero tali da fornire una risposta corretta e completa in ordine alla diagnosi morfologica del feto diversamente da altri strumenti ecografici presenti in strutture sanitarie diverse.


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