La Corte precisa la portata della tutela garantita ai consumatori nel quadro di un contratto di prestito rimborsabile in valuta estera
Pubblicato il 29/12/21 00:00 [Doc.10029]
di Redazione IL CASO.it


La direttiva concernente le clausole abusive non osta all'adozione di disposizioni nazionali che garantiscono un livello di tutela più elevato ai consumatori per quanto riguarda talune clausole che non rientrano nell'ambito di applicazione della stessa

Nel 2004, due consumatori hanno stipulato con la banca greca Trapeza Peiraios un contratto di mutuo immobiliare, inizialmente espresso in euro. Nel 2007, le parti hanno firmato due modifiche a tale contratto per sostituire alla valuta in cui era espresso il franco svizzero (CHF).

Il 17 settembre 2018 tali consumatori hanno adito il Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunale collegiale di primo grado di Atene, Grecia) al fine di ottenere l'accertamento del carattere abusivo delle clausole di tale contratto che stabiliscono che il rimborso del prestito debba essere effettuato o in CHF, o nel controvalore in euro in base al tasso di cambio in vigore alla data di pagamento delle rate mensili o dell'intero saldo residuo dovuto in caso di risoluzione del contratto di prestito.


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