La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione di una o più pagine comporta l'inammissibilità del ricorso?
Pubblicato il 18/02/22 00:00 [Doc.10257]
di Redazione IL CASO.it


Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia "ex tunc", mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha rilevato che, nella fattispecie, la mancanza, nella copia notificata, dell'ultima pagina con le conclusioni non aveva pregiudicato l'intellegibilità del ricorso da parte del controricorrente, che aveva svolto difese nel merito esaurienti e pienamente consapevoli).


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