La Cassazione chiarisce i criteri di liquidazione del danno da perdita di capacita' lavorativa specifica
Pubblicato il 16/03/22 06:38 [Doc.10376]
di Redazione IL CASO.it


di Federico Manfredi
Avvocato presso Trifirò & Partners Avvocati - Mensa International - Università L. Bocconi

L'ordinanza n. 7821/22, in primo luogo ha ribadito che tale voce risarcitoria rappresenta un'ipotesi di danno patrimoniale futuro da perdita di chances, il cui ristoro va liquidato moltiplicando il reddito perduto per un coefficiente di capitalizzazione adeguato e più aggiornato rispetto al R.D. 1403/1922.
La Suprema Corte ha statuito che per definire il coefficiente di capitalizzazione occorre utilizzare, come termini di raffronto, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, insieme a coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti, come quelli approvati con provvedimenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o quelli elaborati in materia di danno aquiliano.


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