Nullità del Pignoramento per notifica promanante da un indirizzo Pec sconosciuto
Pubblicato il 24/03/22 00:00 [Doc.10414]
di Redazione IL CASO.it


di Giuseppe Chiaramonte
Avvocato Tributarista presso Studio Tributario Ferrari - Docente presso Scuola di Formazione Professionale in Diritto Tributario Ipsoa

TRIBUNALE DI ENNA, SEZ. ES. MOB., ORD. 21.03.2022

Si segnala una recentissima Ordinanza del Tribunale di Enna con la quale il G.E.:
- rilevata la contumacia di Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma seppur ritualmente e tempestivamente evocata all'indirizzo Pec estratto dal pubblico registro PP.AA. ex D.L. n. 179/2012, art. 16, co. 12 ed art. 16-ter;
- appurato l'avvenuto "Sgravio", nelle more del giudizio, di circa 2/3 della pretesa erariale ad opera dell'Agenzia delle Entrate (Vd. Cass., ord. 31.05.2018, n. 13931 secondo la quale il mero errore formale commesso in sede di liquidazione del saldo IVA è emendabile in sede contenziosa anche laddove oggetto del giudizio sia un atto dell'esecuzione forzata o ad essa propedeutico - caso de quo);
- accertata l'irritualità della notificazione del Pignoramento di crediti verso terzi opposto in quanto promanante da un indirizzo Pec non contemplato da alcuna norma giuridica insita nel nostro ordinamento (Art. 6-ter - D.Lgs. n. 82/2005 ed Art. 16-ter - D.L. n. 179/2012) né presente in alcuno dei "Pubblici Registri";
- verificata, altresì, la perenzione dell'azione esecutiva stante l'assenza in atti del giudizio della prova di alcun atto interruttivo della prescrizione,
ha disposto - entro il termine di 60 giorni prescritto per il pagamento delle somme da parte del debitor debitoris - lo svincolo delle somme oggetto di "Sgravio" e la sospensione nel resto del Pignoramento "stante la fondatezza dei motivi di opposizione fatti valere dal debitore esecutato".


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