Ai fini dellâusura, gli interessi eventuali e moratori rilevano, ma solo nella loro effettiva applicazione
Pubblicato il 29/04/16 13:13 [Doc.1049]
di
Tribunale di Torino, 27 aprile 2016 â dott. Astuni
Contratti bancari â Mutuo â Usurarietà del tasso â Rilevazione TEGM â Verifica usurarietà del tasso â Oneri eventuali
La rilevazione del TEGM, sulla base delle Istruzioni della Banca dâItalia, e la determinazione del TEG della singola operazione creditizia, ai fini della verifica di legalità , sono due operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e aventi a oggetto aggregati di costi che, seppure definiti con un criterio omogeneo (interessi commissioni spese collegate allâerogazione del credito), non sono perfettamente sovrapponibili. Funzione del TEGM, e quindi delle Istruzioni della Banca dâItalia, è infatti ai sensi dellâart. 2 legge n. 108 (cfr. tra molte Cass. pen. 18.3.2003 n. 20148) fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni âtenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzieâ (comma 2) al fine di determinare e rendere noto alla generalità di banche e intermediari âil limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurariâ.
Contratti bancari â Mutuo â Tasso soglia â TEGM pubblicato nei D.M. pro tempore vigenti
Ai fini del tasso soglia deve considerarsi esclusivamente il TEGM pubblicato nei D.M. pro tempore vigenti, incrementato degli ordinari coefficienti, senza fare luogo ad alcuna maggiorazione. E questo, ancorché unâindagine statistica a fini conoscitivi, condotta dalla Banca dâItalia e dallâUfficio Italiano Cambi, nel lontano 2002, abbia ârilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentualiâ (come tuttora si legge nei D.M. trimestrali).
Contratti bancari â Mutuo â Accertamento dellâusurarietà â Artt. 1815 c.c. e 644 c.p. â Interpretazione autentica â Oneri eventuali
La matrice storica della norma di interpretazione autentica degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. non offre gravi argomenti per affermare un divieto di pattuizione così stringente da comminare la nullità del contratto e muovere lâapparato sanzionatorio penale anche di fronte a scenari di superamento del tasso soglia semplicemente possibili, perché subordinati al realizzarsi di âcondizioniâ ancora non verificatesi né certe, quali un ritardo nel pagamento che determini applicazione di interessi di mora in misura tale da determinare il superamento della soglia.
Contratti bancari â Mutui â Accertamento usurarietà del tasso â Interessi moratori â Irrilevanza voci meramente potenziali o del tutto irreali
Se è vero che il d.l. 394/00 indica che gli interessi moratori contano nel calcolo usurario esso non dice tuttavia che questi debbano essere considerati nello stesso identico modo di quelli compensativi; che cioè la rilevanza degli interessi da risarcimento prescinda dallâessersi verificato il medio logico che è pur necessario per la loro effettiva applicazione (mentre i compensativi corrono, per contro, proprio in ragione dellâavvenuta consegna del denaro ex art. 821 c.c.). Lâinteresse moratorio, ovvero ogni onere eventuale, entra dunque nel calcolo del TEG solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata (o le diverse condizioni di contratto. cui era subordinata la sua applicabilità ). Segue, a contrario, lâirrilevanza, ai fini della verifica di usurarietà , delle voci di costo, bensì collegate allâerogazione del credito, ma meramente potenziali o del tutto irreali.
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