Per i crediti sorti in corso di procedura e non contestati non è necessaria la domanda di insinuazione al passivo
Pubblicato il 26/04/22 08:28 [Doc.10536]
di Redazione IL CASO.it


In tema di crediti sorti nel corso della procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 111 bis, comma 1, l.fall., quelli esplicitamente riconosciuti dagli organi del fallimento, nella loro sussistenza e nel loro ammontare, ed anche quelli implicitamente ammessi, alla stregua di un comportamento logicamente e giuridicamente incompatibile con l'intento di disconoscerli, non devono essere accertati secondo le modalità previste dal capo V della legge fallimentare e, pertanto, la relativa richiesta di insinuazione non deve rispettare alcun termine di presentazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto intempestiva la domanda di insinuazione al passivo del credito avente ad oggetto il TFR conseguente al licenziamento intimato dallo stesso curatore fallimentare, presentata dopo più di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo).


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