Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2022, n. 7 - Sull'ambito di operatività della "garanzia provvisoria".
Pubblicato il 27/04/22 19:04 [Doc.10545]
di Redazione IL CASO.it


di Studio Legale Brugnoletti & Associati

Importantissima pronuncia dell'Adunanza Plenaria, che ha definitivamente affermato che l'#escussione della #garanziaprovvisoria può avvenire solo nei confronti dell' #aggiudicatario e non anche del #propostoaggiudicatario.
Per affermare il principio, il Collegio richiama il tenore letterale dell'art. 93, comma 6 del Codice che àncora l'escussione al fatto imputabile all' "affidatario", rinvenendo in tale definizione un rinvio al solo soggetto già destinatario di un #provvedimentodiaggiudicazione; l'eventuale estensione della disciplina anche al concorrente "semplice" configurerebbe, secondo la Plenaria, una violazione dell'art. 93.
Si pone quindi fine al dibattito circa la legittimità dell'escussione della garanzia provvisoria a carico del soggetto primo in graduatoria, ma non ancora formalmente aggiudicatario che, sebbene individuato, è ancora un mero concorrente, quindi non passibile di escussione.


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