Nullità parziale per intrasparenza della clausola di estinzione anticipata nei contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero
Pubblicato il 02/05/22 08:49 [Doc.10550]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


Abf Bologna 8 febbraio 2022, n. 2333, Pres. Marinari, Rel. Martino

La clausola di estinzione anticipata, che prevede un meccanismo di doppia conversione in franco svizzero (i.e. il capitale erogato viene rapportato in franco svizzero a un tasso di cambio convenzionale e poi riportato alla valuta europea al tasso effettivo esistente il giorno dell'estinzione anticipata) è nulla per violazione delle regole di trasparenza che presiedono allo svolgimento del rapporto fra professionista e consumatori.

La nullità di detta clausola prodotta comporta nullità solo parziale del contratto, imponendo l'applicazione della norma di diritto positivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio. Ne consegue che il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata deve essere calcolato come differenza tra somma mutuata e rate già rimborsate, al netto di meccanismi di conversione.


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