Appalti: l'avvalimento del fatturato specifico costituisce un avvalimento operativo o di garanzia?
Pubblicato il 07/05/22 00:00 [Doc.10560]
di Redazione IL CASO.it


di Flavio Corsinovi
Avvocato, DPO e Auditor 37001. Sono formatore e consulente su privacy e GDPR, sugli appalti, sulla digitalizzazione della PA, sulla normativa anticorruzione e sulla 231.

Il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13 aprile 2022, n. 2784 stabilisce che se la lex specialis di gara riferisce il fatturato specifico alla dimostrazione della capacità tecnica, l'avvalimento del requisito del fatturato specifico in servizi non è qualificabile come avvalimento c.d. di garanzia, destinato a fornire risorse esclusivamente di carattere economico-finanziario.

Le capacità tecniche e professionali rilevanti come criterio di selezione per gli appalti di servizi presuppongono, in linea generale, non solo il possesso di risorse umane e tecniche da impiegare immediatamente nell'espletamento del servizio, ma anche il possesso dell'esperienza, entrambi elementi necessari per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, secondo la lettera dell'art. 83, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

A seconda che si tratti di avvalimento c.d. garanzia ovvero di avvalimento c.d. tecnico o operativo, diverso è il contenuto necessario del contratto concluso tra l'operatore economico concorrente e l'ausiliaria; in particolare, in caso di avvalimento c.d. tecnico operativo sussiste sempre l'esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e specificamente indicate nel contratto, indispensabili per l'esecuzione dell'appalto che l'ausiliaria ponga a disposizione del concorrente


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