La mancata sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del cliente del finanziamento incide sul criterio di calcolo della voce da restituire
Pubblicato il 04/05/22 08:33 [Doc.10569]
di "Decisioni ABF", a cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


Abf Bologna 2 febbraio 2022, n. 2022, Pres. Marinari, Rel. Petrazzini

In applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021), in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell'entrata in vigore del citato provvedimento (25 luglio 2021), deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione.

Nel caso di specie, riguardante un finanziamento stipulato nel 2013, il Collegio ha innanzitutto riconosciuto natura up front alla commissione istruttoria e natura recurring alla commissione «rete distributiva». In secondo luogo, quanto al criterio di misurazione delle spese di natura recurring, ha ritenuto di fare applicazione del criterio di restituzione pro rata temporis, e non già quello fissato sulla base del piano di ammortamento, dal momento che il piano risultava privo della sottoscrizione del cliente.


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