Nulla la sentenza di primo grado se la parte richiede udienza telematica e la commissione non provvede ai sensi dell'art. 27 D.L. 137/2020
Pubblicato il 05/05/22 09:06 [Doc.10575]
di Redazione IL CASO.it


di Orazio Esposito
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A fronte della richiesta di pubblica udienza, anche eventualmente da remoto, o di rinvio della controversia, il Collegio di primo grado non può decidere la controversia con rito camerale, senza concessione del termine ''non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza" per la discussione scritta. E certamente nulla rileva, in questo senso, il deposito di documenti nelle more dell'udienza.
La palese violazione del contraddittorio determina la nullità della sentenza e la rimessione delle parti avanti il giudice del primo grado ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 546/92".


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