La contestazione dell'inattendibilità della contabilità da parte dell'amministrazione finanziaria non esime il giudice del merito dal verificare che le singole movimentazioni bancarie siano riferibili a operazioni indicate nella contabilità
Pubblicato il 08/05/22 00:00 [Doc.10586]
di Redazione IL CASO.it


L'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, al pari dell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti siano registrati in contabilità e che i prelevamenti siano serviti per pagare determinati beneficiari; nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria contesti complessivamente l'inattendibilità della contabilità, il giudice del merito deve, in ogni caso, verificare l'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente rispetto ad ogni singola movimentazione al fine di verificare che le movimentazioni bancarie siano o meno riferibili ad operazioni imponibili ai fini reddituali.


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