Disapplicazione dell'art. 182 ter l. fall. in ossequio alla gerarchia delle fonti come stabilita dall'art. 288 TFUE
Pubblicato il 08/05/22 00:00 [Doc.10587]
di Redazione IL CASO.it
Nella procedura secondaria - rispetto al altra principale transfrontaliera - può farsi luogo ad una proposta di concordato per la quale il credito erariale degradato a chirografo in forza di relativa istanza ex art. 182 ter l. fall. viene soddisfatto in misura inferiore al suo originario ammontare, sebbene per i creditori accorpati nella classe successiva sia stato previsto l'adempimento integrale.
[Nel caso di spece, nella procedura concordataria principale aperta presso il tribunale di Bucarest per tale categoria creditoria è previsto il pagamento totale, per cui il rispetto della par condicio omnium creditorum che in termini di ratio informa il Regolamento UE n. 2015/848 ha consentito che, nel concordato secondario, i medesimi creditori possano usufruire di analogo trattamento adempitivo sebbene di maggior favore rispetto a quello indicato per il creditore erariale chirografo, dovendo, al riguardo, intervenire, quanto alla norma interna a ciò preclusiva (id est l'art. 182 ter l. fall.) relativa disapplicazione in ossequio alla gerarchia delle fonti come stabilita dall'art. 288 TFUE.]
© Riproduzione Riservata