Liquidazione del patrimonio: la chiusura anticipata della procedura per morte del debitore
Pubblicato il 11/05/22 08:11 [Doc.10604]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it.

Va disposta la chiusura anticipata della liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, in caso di decesso del debitore ammesso alla procedura, in presenza di erede legittimo a sua volta ammesso alla medesima liquidazione del patrimonio, con la conseguenza che tutti i beni e i debiti facenti parte del patrimonio del de cuius - e quindi della procedura - devono necessariamente confluire in quella facente capo all'erede, avendo ad oggetto, la liquidazione del patrimonio, tutti i beni presenti e futuri che entrano nel patrimonio del sovraindebitato; ciò, malgrado l'art. 14-novies, c. 5, l. 3/2012 disciplini espressamente la chiusura della procedura solo una volta che sia stata accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione, non prevedendo detta disposizione, alcun caso di chiusura "anticipata", per il quale soccorrono tuttavia i principi generali dell'ordinamento.


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