Accordo di composizione, procedure familiari, vendita competitiva di quota ereditaria indivisa e cancellazione dei gravami. Valutazione della convenienza e computo delle maggioranze
Pubblicato il 17/05/22 00:00 [Doc.10621]
di Redazione IL CASO.it
Nelle procedure familiari ex art. 7 bis L. 3/2012 le maggioranze previste dell'art. 11 L. 2/2012 devono essere raggiunte e verificate in ogni singola subprocedura.
Alla cessione di una quota ereditaria indivisa pur a seguito di una vendita competitiva non consegue la cancellazione dei gravami iscritti sugli immobili rientranti nella stessa essendo oggetto di cessione la quota e non gli immobili. L'ipoteca deve essere ridotta del solo importo corrispondente alla riduzione del credito conseguente ai pagamenti effettuati in esecuzione dell'accordo di composizione della crisi ex art. 12 L. 3/2012.
Al fine della valutazione della convenienza della proposta di accordo ex art. 12 L. 3/2012 è necessario verificare il vantaggio per tutti i creditori rispetto alla sola alternativa liquidatoria ex art. 14-ter L. 3/2012.
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