Esenzione da revocatoria del pagamento di compensi professionali in applicazione del principio della consecuzione delle procedure concorsuali
Pubblicato il 20/05/22 00:00 [Doc.10639]
di Redazione IL CASO.it


Nel caso in cui il concordato preventivo venga dichiarato aperto e sia seguito dalla dichiarazione di fallimento, rientrano nell'esenzione da revocatoria anche i crediti liquidi ed esigibili ex art. 67 co. 3 lett. g) l.fall. che siano stati pagati dopo la scadenza, alla luce di un'interpretazione sistematica di tale disposizione con l'art. 111, co. 2 l.fall. (prededucibilità dei crediti sorti "in funzione" delle procedure concorsuali), con la precedente lett. a) - che esenta da revocatoria i «pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso» - e la successiva lett. f) - che dispone allo stesso modo per i «pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuati da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito» - nonché con l'art. 67, co. 1, n. 2), l.fall. circa la revocabilità dei mezzi anormali di pagamento, trattandosi di disposizioni che si inscrivono tutte in un quadro di favor per la soluzione concordataria e, al tempo stesso, di "normalità" (in senso lato) dei pagamenti effettuati in coerenza con la relativa procedura.


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