Le misure cautelari di cui al DL 118/2021 non si estendono alle ipoteche già iscritte
Pubblicato il 19/05/22 08:46 [Doc.10644]
di Redazione IL CASO.it


In tema di misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa, non può essere accolta la domanda di accertamento dell'inefficacia dell'ipoteca giudiziale (avanzata "in analogia a quanto disposto dall'art. 168 l.f.").
Detta richiesta, infatti,:
- ha valenza di accertamento non compatibile con la delibazione meramente interinale propria della composizione negoziata della crisi d'impresa ;
- è autonomamente disponibile dalla società proponente sol che essa, tempestivamente, in luogo dell'accesso alla composizione negoziata, avanzi ritualmente domanda ex art. 161, 6° co., l.f., così scongiurando, a tutela del ceto creditorio, la definitiva consolidazione dell'ipoteca e, con essa, l'aggravamento qualitativo dell'eventuale dissesto;
- non è riscontrabile con l'art. 168 l.f., posto che fra le misure protettive conseguibili sulla base dell'art. 6 l.147/2021 è prevista l'impossibilità per i creditori di acquistare diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, "dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative", dal che si evince che non possono ritenersi inefficaci le prelazioni conseguite anteriormente alla presentazione di tale domanda.


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