Giudizio di "affinità" di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato
Pubblicato il 26/05/22 09:12 [Doc.10663]
di Redazione IL CASO.it


Il giudizio di "affinità" di un prodotto rispetto ad un altro coperto, come nel caso di specie, da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato secondo un criterio più largo di quello adoperato per i marchi comuni. Ne consegue che in relazione ai marchi cosiddetti "celebri" - ai quali il pubblico ricollega non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità "soddisfacente" e che quindi garantiscono un successo del prodotto stesso a prescindere dalle sue qualità intrinseche - occorre tener conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti, non rilevantemente distanti sotto il piano merceologico e non caratterizzati - di per sé - da alta specializzazione, cosicché il prodotto meno noto si avvantaggi di quello notorio e del suo segno.

Per i marchi che godono di rinomanza, quali sono senza dubbio i marchi "Mondo Convenienza", in sostanza, è prevista una tutela che prescinde dalla sussistenza di qualsiasi rischio di confusione per il pubblico e che vieta l'uso di un segno identico o simile all'altrui marchio celebre ove esso dia luogo, alternativamente, ad un pregiudizio alla sua capacità distintiva o alla rinomanza, ovvero un indebito approfittamento delle stesse; fattispecie che, nel caso in esame, risultano ricorrere entrambe.


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