Certificazione di qualità del concorrente e prova di equivalenza
Pubblicato il 04/06/22 00:00 [Doc.10687]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


ISO - REQUISITO DI PARTECIPAZIONE - MANCANZA -EQUIVALENZA - METODI DI PROVA

Cons. Stato, sez. V, 30.5.2022 n. 4366

Laddove la lex specialis di gara prescriva al concorrente il possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di qualità, l'operatore economico che ne sia privo è ammesso a fornire prova di equivalenza a condizione che dimostri l'assenza di qualsiasi responsabilità in ordine al mancato rilascio della certificazione che, per espressa previsione di legge, non deve essere a lui imputabile.

E', in ogni caso, assolutamente insufficiente - determinando l'esclusione per mancato possesso del requisito da parte del concorrente - una generica dichiarazione con cui si attesti la conformità del proprio sistema, richiedendo invece il codice la necessità di produrre adeguati mezzi di prova, ossia documenti o comunque dichiarazioni di dettaglio che illustrino i motivi di equivalenza.


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