L'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento è una "uscita di carattere specifico"
Pubblicato il 20/07/22 10:38 [Doc.10884]
di Redazione IL CASO.it


In base alla lettura combinata degli artt. 111, 111-bis e 111-ter l.fall., l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una "uscita di carattere specifico", a norma dell'art. 111-ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell'immobile, anche se oggetto di ipoteca (principio di diritto enunciato dalla Corte).


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