Misure protettive: riguardano anche i lavoratori non subordinati, nel rispetto del bilanciamento tra l'interesse dell'imprenditore alla soluzione negoziale della propria crisi e quello dei creditori
Pubblicato il 21/07/22 12:32 [Doc.10887]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura della Dott.ssa Valentina Scattolin e dell'Avv. Tullio Chierego di Padova

In tema di composizione negoziata della crisi, è ammissibile la richiesta dell'imprenditore per la conferma delle misure protettive di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 118/2021, qualora il Tribunale, assunto il parere dell'esperto nominato sulla sussistenza dei presupposti, ovvero sulla sussistenza dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, nonché sulla ragionevolezza della possibilità in astratto di conseguire il risanamento dell'impresa, ravvisi, pur con i limiti derivanti dalla cognizione sommaria che connotano il procedimento, una ragionevole prospettiva di risanamento - anche parziale - dell'impresa e ritenga che tali misure, richieste in relazione a tutti i creditori, compresi anche quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lavoratori cioè non subordinati), siano effettivamente funzionali al buon esito delle trattative, nel rispetto del bilanciamento tra l'interesse dell'imprenditore alla soluzione negoziale della propria crisi e quello dei creditori di non subire un significativo ed irreparabile aggravamento delle posizioni debitorie a seguito dall'applicazione di dette misure protettive.

Si esclude, pertanto, che l'esonero dagli effetti delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi possa riguardare lavoratori non subordinati.


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