Atti giudiziari di valore "modesto", esenzione dal Registro ad ampio raggio
Pubblicato il 01/08/22 13:50 [Doc.10935]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Ridefinito dall'amministrazione finanziaria il perimetro applicativo del regime agevolativo non più riservato alle sole sentenze emesse da giudice di pace o alla loro impugnazione

Estensione generalizzata dell'esenzione dall'imposta di registro e non più circoscritta, dunque, alle sentenze del giudice di pace, per le controversie sotto i 1.033 euro, a prescindere dal grado di giudizio e dall'organo che emette il provvedimento. È quanto precisa l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 30 del 29 luglio 2022, alla luce di alcune recenti decisioni della Corte di cassazione.

L'agevolazione è prevista, in deroga alla disciplina generale sulla tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria, dall'articolo 46 della legge n. 374/1991, secondo cui "Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni".

L'Agenzia, con, la risoluzione n. 97/2014, allineandosi alla Cassazione, aveva precisato che l'esenzione per valore disposta dalla norma richiamata è applicabile anche ai provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio in sede di impugnazione delle sentenze del giudice di pace. La circolare odierna, al passo con l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, rivede e supera i chiarimenti forniti nel 2014.

Esenzione a largo raggio
I contenuti della risoluzione n. 217/2014 sono stati rivisti in conformità ad alcune decisioni della Cassazione dalle quali emerge che la ratio dell'agevolazione prescinde dal grado di giudizio e dall'organo giudicante: a rilevare è il valore modesto della controversia e delle spese di giudizio. Il principio, in particolare, è stato ribadito recentemente dalle ordinanze del 22 febbraio 2021, n. 4725 e del 3 marzo 2021, nn. 5857 e 5858, della Corte con riferimento a controversie promosse fin dal primo grado avanti uffici giudiziari diversi dal giudice di pace.
Ricalcando l'orientamento dei giudici di piazza Cavour, con la circolare odierna l'amministrazione finanziaria estende l'esenzione disposta dall'articolo 46 a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non superi i 1.033 euro indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito.
Esenti anche gli atti giudiziari, individuati dalla Nota II posta in calce all'articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur, per i quali trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa perché prevedono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a Iva. Anche in tali casi, quindi, non è dovuta neanche l'imposta in misura fissa.
Niente agevolazione, invece, precisa la circolare, per le disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, richiamati nelle decisioni, in quanto, la disposizione di favore riguarda esclusivamente "Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi…".


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